Site icon Cagliari Live Tv

Sardegna, rinnovabili e sentenza della Consulta: Todde rivendica la legge, Pili attacca la Giunta

TODDE-E-PILI-rinnovabili

Contenuto proveniente dal network Cagliari Live Magazine e pubblicato nell’ambito della condivisione editoriale interna.



CAGLIARI (CA) – Stessa sentenza, due letture politiche opposte. Il pronunciamento n. 156/2026 della Corte costituzionale sulle norme sarde che regolano le aree idonee e non idonee agli impianti da fonti rinnovabili riaccende lo scontro sulla politica energetica della Regione.
La presidente Alessandra Todde e l’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda leggono la decisione come una conferma di alcuni punti centrali della legge regionale 20 del 2024. L’ex deputato Mauro Pili, invece, contesta duramente questa interpretazione e sostiene che la sentenza non restituisca alla Regione il potere di vietare automaticamente gli impianti nelle aree classificate come non idonee.
Per capire cosa abbia stabilito realmente la Consulta occorre partire dal dispositivo.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative agli Allegati A, B, C, D ed E della legge regionale 20/2024, quelli che individuano le diverse categorie territoriali. Gli allegati, quindi, rimangono in vigore, ma la Consulta non è entrata nel merito della loro conformità costituzionale su quelle specifiche censure.
La Corte ha inoltre dichiarato non fondate le questioni sull’articolo 1, comma 7, la disposizione secondo cui, quando un progetto interessa contemporaneamente un’area idonea e una non idonea, prevale la qualificazione di non idoneità.
Ed è proprio su questo punto che la sentenza introduce la precisazione decisiva.
La Consulta richiama la precedente sentenza n. 184 del 2025 e ribadisce che la presenza di un impianto in un’area dichiarata non idonea non costituisce un impedimento assoluto alla sua realizzazione. Significa invece che non è possibile beneficiare della procedura autorizzativa semplificata e che la decisione deve essere assunta al termine del procedimento relativo al singolo progetto, nel quale devono essere valutati anche paesaggio e aree naturalistiche protette.
La stessa Corte ricorda che l’inidoneità di un’area “non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico”.
La Regione mette l’accento soprattutto sulla parte della decisione che lascia in vigore gli allegati e il comma 7.
«La sentenza lascia in vigore le regole con cui abbiamo individuato le aree dove realizzare gli impianti e quelle da tutelare», afferma Todde nel comunicato diffuso dalla Presidenza, rivendicando il cosiddetto principio di cautela.
Sulla stessa linea Spanedda, secondo il quale la decisione «conferma la linea scelta dalla Regione». Il comunicato ufficiale dell’Amministrazione riconosce comunque espressamente che le questioni relative agli allegati sono state dichiarate inammissibili.
La lettura di Mauro Pili è radicalmente diversa. L’ex parlamentare sostiene che parlare di una piena conferma della legge sia fuorviante, perché diverse disposizioni erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 184 del 2025.
Su questo punto il dato giuridico è verificabile: la Corte ricorda nella nuova sentenza che nel 2025 erano stati dichiarati incostituzionali, tra gli altri, parti dell’articolo 1, comma 5, e dell’articolo 3 della legge regionale. In particolare era venuta meno la previsione di un divieto assoluto di installazione degli impianti FER nelle aree non idonee.
Pili contesta inoltre la definizione della decisione come una “promozione” delle mappe regionali, osservando che sulle stesse la Consulta ha pronunciato una decisione di inammissibilità e non una valutazione positiva nel merito.
È dunque su due livelli differenti che si sviluppa il confronto. Sul piano strettamente giuridico, gli Allegati A-E rimangono vigenti e il comma 7 ha superato il giudizio di costituzionalità nella lettura fornita dalla Corte. Ma la classificazione di un territorio come “non idoneo” non determina da sola un divieto assoluto: la possibilità di realizzare un impianto deve essere valutata nel relativo procedimento autorizzativo.
Sul piano politico, la Regione considera questo quadro una conferma della propria capacità di pianificare e tutelare il territorio; Pili ritiene invece che le precedenti pronunce abbiano già ridimensionato in modo sostanziale gli strumenti inizialmente previsti dalla legge regionale.
Una contrapposizione destinata a proseguire, mentre la partita sulle energie rinnovabili in Sardegna resta aperta tra transizione energetica, tutela del paesaggio, competenze regionali e procedure autorizzative.
In parole molto semplici, la questione è questa.
La Regione Sardegna ha creato delle mappe indicando alcune zone come idonee agli impianti e altre come non idonee.
La Corte costituzionale ha detto che quelle mappe, per il momento, restano in vigore. Ha inoltre confermato la regola secondo cui, se un progetto ricade in parte in un’area idonea e in parte in una non idonea, viene considerato come se fosse in area non idonea.
Ma qui c’è il punto più importante: “area non idonea” non significa “area dove è vietato costruire”.
Significa che chi vuole realizzare un impianto eolico o fotovoltaico in quella zona non può utilizzare la strada autorizzativa più semplice. Deve affrontare una procedura ordinaria, più approfondita, durante la quale vengono valutati il singolo progetto, il paesaggio, l’ambiente e gli altri interessi coinvolti.
Quindi Todde e Spanedda possono dire che una parte della legge regionale è rimasta in piedi, perché le mappe continuano a esistere e la Regione conserva uno strumento per distinguere le aree.
Pili, però, mette l’accento su un altro aspetto: quelle mappe non consentono alla Regione di dire automaticamente “qui l’impianto non si può fare”. Quel divieto assoluto era già stato eliminato dalla Corte costituzionale con una precedente sentenza.
Detto ancora più semplicemente: la Regione può indicare dove un impianto è considerato più problematico, ma non può chiudere automaticamente la porta. Ogni progetto nelle aree non idonee deve essere valutato caso per caso.
È questa la differenza principale tra le due letture politiche della sentenza.

Exit mobile version